giovedì 25 marzo 2010

Stampa e processo penale

A volte i processi si celebrano in televisione e sui giornali prima che nelle aule di tribunale: i media, spesso, divulgano notizie sullo stato di vicende penali, indagini e processi; notizie che, talora, si rilevano infondate. E' questo il caso del Sig. Schillaci che, nel 1989, si trovò ingiustamente accusato di violenze contro la figlia di pochi anni, emergendo, poi, che le lesioni rinvenute dai medici sul corpo della bambina erano legate a un male dal quale essa era affetta.
Riporto, in calce, un articolo pubblicato su La Repubblica il 6 maggio 1989, all'indomani della caduta delle accuse rivolte ingiustamente all'uomo e orami chiusa la pesantissima campagna mediatica che era lo aveva visto, altrettanto ingiustamente, protagonista.
CHE INFAMIA LE ACCUSE PUBBLICATE DAI GIORNALI
MILANO Adesso gli avvocati di Lanfranco Schillaci e Maria Capo devono solo definire un ultimo, non trascurabile dettaglio: quali iniziative prendere nei confronti dei giornali che non hanno esitato a processare e condannare il professore di Limbiate, prima ancora che la procura formulasse un' accusa ufficiale. Avvocato Degli Occhi, presenterete querela contro i quotidiani che hanno accusato Lanfranco Schillaci di aver violentato la figlia, pubblicandone il nome, cognome e indirizzo? Sicuramente ci riserviamo di prendere un' iniziativa nei confronti di questi giornali. Ancora però non abbiamo deciso se sarà una denuncia di carattere penale o civile. Riteniamo comunque che sia doveroso non passare un colpo di spugna sulle cose che sono state scritte da certi quotidiani, perchè sono state davvero troppo gravi e, soprattutto, ingiustificate. Del resto credo che queste considerazioni siano condivise in pieno dal mio cliente. Penso che difficilmente potrà dimenticare le calunnie, le accuse infamanti che ha visto nella prima pagina di alcuni giornali, a caratteri cubitali. Ora è felice, perché ha di nuovo con sé la bambina. Presto mi auguro recuperi tutta la sua serenità. Ma non gli si può chiedere di perdonare, di dimenticare simili offese. Qual è stata secondo lei la colpa più grave della stampa in questa vicenda? C' è stata troppa leggerezza, troppa superficialità. Alcuni articoli hanno danneggiato la reputazione dei miei clienti in maniera terribile, violenta. La verità di questa affermazione è addirittura lampante: basta dare un' occhiata a certi titoli, certi commenti, certi articoli di cronaca che sono usciti nei giorni scorsi. Pensate di presentare una denuncia per il comportamento dei medici di Garbagnate? Prima di tutto ci preoccupiamo della salute e della serenità della bambina. Vogliamo evitarle altri tormenti, altre perizie mediche, magari sotto anestesia. Ha sofferto abbastanza. Quindi con tutta probabilità non presenteremo denuncia per il reato di lesioni colpose contro i medici di Garbagnate. Naturalmente, anche in questo caso, ci riserviamo di presentare un eventuale esposto in sede civile. - f m

giovedì 18 marzo 2010

Intercettazioni

Gli interrogativi di oggi (visto che l'argomento ha suscitato un interessante dibattito tra Voi):
- "gravi indizi di reato" e "gravi indizi di colpevolezza": una semplice differenza terminologica?
- l'intercettazione di conversazioni (e altro) dei parlamentari: immunità assoluta o valore suscettibile di bilanciamento con il "buon andamento del procedimento"?
- poteri di controllo in capo al titolare dell'ufficio dell'autorità inquirente (con il progetto, paventato da certuni in passato, di rendere questa figura elettiva, come gli sceriffi americani)?
Quale, quindi, il Vostro giudizio sulle prospettive di riforma di questo peculiare mezzo di ricerca della prova?

domenica 14 marzo 2010

Sull'istruzione in Italia e sull'apprendimento dei saperi fondanti la nostra identità culturale

Ho appreso con rammarico che diversi licei, in attuazione della riforma della scuola superiore, hanno diminuito il monte ore di alcune materie, ad esempio eliminando la storia dell'arte dal primo biennio, accorpando storia e geografia in un'unica disciplina, dedicando, così, a due materie il tempo che prima si dedicava a una. Sempre meno spazio al diritto che non viene introdotto nei corsi "tradizionali" e che viene eliminato da quelle che fino all'anno scorso erano alcune "sperimentazioni".
Il rammarico viene dal fatto che l'insegnamento, nella scuola superiore, della storia, dell'arte e del diritto, a mio avviso, è fondamentale per la comprensione della mentalità e dell'essenza stessa di una popolazione. La storia è la memoria di un popolo, l'arte è la sua espressione e il diritto è il modo che ha di darsi delle regole. Potremmo dire che la storia è il passato, l'arte è il presente e il diritto è la sicurezza di un futuro per una certa popolazione.
La diminuzione di ore non è la cura per una buona (ed economica, per i conti dello Stato) istruzione. Specie se a farne le spese sono i saperi che permettono ai nostri ragazzi di acquisire gli strumenti per capire se stessi, il proprio passato e per affrontare il futuro.

martedì 9 marzo 2010

L'interpretazione del termine perentorio

Si diceva questo. Termine perentorio è quello prescritto sotto pena di decadenza. Termine ordinatorio è quello a cui non è associata forma alcuna di decadenza. La restituzione nei termini permette a colui che provi essere un ritardo indipendente dalla sua volontà l'esercizio dei poteri e delle facoltà che discenderebbero dall'atto compiuto entro il termine perentorio.
Qui, la riflessione di uno di Voi: ma come è possibile interpretare un termine perentorio?

martedì 2 marzo 2010

Il travagliato passaggio dalla realtà del codice Rocco a quella attuale

Ritorna attivo, dopo un paio di mesi di silenzio, il blog della Cattedra. Questo semestre sarà dedicato in particolar modo ai ragazzi di Rovigo, non disdegnandosi, tuttavia, commenti dei colleghi ferraresi.
La questione che ha chiuso la lezione odierna, dopo l'excursus delle riforme che hanno favorito il passaggio dal codice Rocco all'attuale codificazione (meglio: all'attuale assetto normativo in materia processuale penale) è stata questa. Giusto processo e processo breve: leggi, riforme e proposte dettate dalla necessità di adeguare il sistema di leggi sul processo penale ai principi della Costituzione e delle fonti sovranazionali, CEDU in primis. Si tratta di realtà tra loro compatibili?
Stessa domanda, poi, si porrebbe in relazione all'attuanda riforma del codice, quella approvata dall'esecutivo il 6 febbraio 2009 e di cui abbiamo fatto cenno oggi a lezione, riferendoci all'introduzione delle ragioni di convenienza tra le cause di ricusazione del giudice e al nuovo volto dei rapporti tra PM e difensore (e tra PM e PG).
Un panorma frammentario, il nostro, che rispecchia - come acutamente ha sostenuto qualcuno di Voi - l'altrettanto frammentaria azione dei governi succedutisi nel corso degli ultimi decenni. Che cosa ne pensate, quindi? Quali soluzioni proporreste per - e uso ancora le parole di qualcuno di Voi - rendere il sistema del processo penale in questo Stato uguale a quello vigente nelle altre Nazioni occidentali (il riferimento, mi pare, era a Germania e a Stati Uniti, anche se su quest'ultimo ordianamento ci sarebbe da dire molto...)?
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