martedì 27 aprile 2010

Processo simulato a.a. 2009/2010

Il 13 maggio 2010, ore 10.00 presso la Sede di Rovigo andrà in scena il processo simulato, organizzato e preparato dai ragazzi frequentanti il corso di Diritto processuale penale II (Rovigo) durante le ultime due settimane del corso (giorni: 4, 5, 6, 11 e 12 maggio 2010).
Si tratta di un'inizativa che unisce le conoscenze teoriche apprese durante il ciclo di lezioni a quell'approccio pratico alla materia che ha caratterizzato integralmente il corso.
Sono invitati ad assistere alla simulazione studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e chiunque sia interessato.

venerdì 23 aprile 2010

Vicende di precariato


E con il post di stasera, essendo giunto il week end, Vi consiglio un film, giusto per distrarVi un po': Generazione Mille Euro (2008), di Massimo Venier, con Alessandro Tiberi, Carolina Crescentini e con un fantastico Paolo Villaggio. Film commedia, della durata di un'ora e mezza circa, affronta un tema importante per le nuove generazioni: il precariato. Dice di sé il protagonista, laureato in matematica, con un dottorato di ricerca e un master in statistica, io sono un luogo comune, riferendosi al fatto di avere un lavoro che non gli garantisce un futuro, guadagnando poche centinaia di euro al mese, gran parte dei quali da spendere in affitto, bollette e riparazioni varie di una casa fatiscente, che cade a pezzi.
Un tema, questo, che esula dalla procedura penale, ma sul quale è sempre bene riflettere: stasera, al telegiornale, sentivo che dati statistici dimostrano come la maggioranza dei nostri giovani (dei nostri coetanei) svolga un lavoro che non permette l'accantonamento di contributi. Quella che nasce come un'eccezione, il lavoro a tempo determinato, con contratti precari (il vecchio concetto di parasubordinazione, insomma), ora è la regola
Tanti luoghi comuni, quindi, in giro per la penisola. Luoghi comuni, ognuno con la propria storia e la propria esperienza, che sicuramente meritano una riflessione in più.

mercoledì 7 aprile 2010

Legittimo impedimento

Si definisce legittimo impedimento quell'incolpevole situazione di fatto che non lascia al soggetto alcuna possibilità di comparire (G. CAMPESE, I procedimenti penali in camera di consiglio, Padova, 2010, 43). Detta situazione deve essere assoluta e attuale (Cass.pen. Sez. I, 03.04.1996, n. 2142). Non rileva, quindi, quella situazione che, ancorchè attuale, permetta all'imputato di partecipare all'udienza (da intendersi come evento inquadrabile e circoscrivibile in un limitato lasso temporale), e quel contesto che, pur cagionando una totale impossibilità per l'imputato di comparire davanti al giudice, si colloca in un momento antecedente all'udienza, essendo cessata la causa impeditiva al momento della stessa.
E' il giudice a compiere una valutazione discrezionale su quali situazioni rientrino nella nozione di legittimo impedimento: alla considerazione del contesto segue, quindi, un giudizio di valore sull'effettiva attitudine dell'evento lamentato dall'imputato a impedirgli, lì e in quel momento, di prendere parte all'udienza. Così, per fare un esempio, il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha affermato non essere legittimamente impedito l'imputato che non era comparso all'udienza annunciando di essere stato colpito da colica renale il giorno precedente: alla base della valutazione del giudice, il dato che l'imputato avrebbe potuto comparire, essendo in grado i medicinali di alleviare il dolore per un tempo limitato quale era quello dell'udienza. Mancava, a detta del giudice, il requisito dell'assolutezza.
7 aprile 2010. Promulgato il ddl sul legittimo impedimento. Nel nome del sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio e ai Ministri è data a queste cariche la possibilità di sottrarsi alle convocazioni giudiziarie adducendo impegni istituzionali e a ciò bastando l'autocertificazione dei medesimi.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di primissimo acchito, una perplessità sull'autocertificazione.
L'imputato di cui sopra, afflitto da colica renale, è stato giudicato contumace ancorchè il suo difensore avesse presentato in udienza un certificato medico attestante l'impossibilità di quello a muoversi da casa a cagione del forte dolore. La sufficienza dell'autocertificazione a innescare ipso iure il meccanismo dell'attestazione di un legittimo impedimento e di un conseguente rinvio di udienza appare una forzatura sotto il profilo del principio di uguaglianza. Quanto meno perchè sul cittadino medio grava un più forte onere probatorio circa l'impossibilità incolpevole di palesarsi in udienza e la sua richiesta è assoggettata al vaglio discrezionale di un giudice. Vaglio che, con riguardo alla neonata legge in oggetto, appare limitato, per non dire azzerato. Ove la presidenza del consiglio dei ministri - recita il testo - attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Ora, la disposizione è chiara: il Presidente dichiara sussistente un impedimento, correlandolo allo svolgimento delle proprie funzioni (e qui, l'idea di correlazione è assai vaga), e il giudice, automaticamente, rinvia l'udienza. Che il rinvio non possa superare i sei mesi di durata, poi, è ostacolo facilmente aggirabile: dopo sei mesi sarà sufficiente palesare un altro impedimento e meccanicamente l'udienza sarà (re)rinviata (mi si scusi l'allitterazione). La legge limita la durata di ciascun rinvio, ma non il numero dei rinvii! L'ostacolo è facilmente aggirabile, si diceva. E senza la necessità di artifici complicati: visto che si parla di impegno correlato allo svolgimento delle funzioni e le Alte Cariche dello Stato espletano le proprie funzioni per un certo numero di anni, si presume che per tutta la durata del mandato esse compiano attività correlate al proprio ufficio. Di qui, finché non vi sarà un'interpretazione restrittiva del requisito ora in parola, chi, appartenente al Consiglio dei Ministri, reclamerà il legittimo impedimento, avrà diritto a rinvii fino alla cessazione del proprio mandato.
Si parla, poi, di impegno continuativo. Il che vanifica il requisito dell'attualità enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per rendere eccezionale l'applicazione della disciplina sul legittimo impedimento. Essendo continuativa la causa, essa opera ininterrottamente per un certo lasso temporale (che può durare, come si è visto, pure diversi anni), per cui, in quel frangente, quella diventa regola e non più eccezione. Con ciò canonizzando il meccanismo impedimento - rinvio d'udienza.
Queste sono solo alcune delle perplessità - tutte di matrice giuridica: ho voluto astenermi da ogni valutazione politica - che mi sovvengono, a caldo, leggendo della promulgazione del ddl sul legittimo impedimento. Rimaniamo in attesa della reazione della giurisprudenza e della dottrina, sempre tenendo gli occhi aperti sulle conseguenze che questo provvedimento porterà nel mondo politico.