mercoledì 7 aprile 2010

Legittimo impedimento

Si definisce legittimo impedimento quell'incolpevole situazione di fatto che non lascia al soggetto alcuna possibilità di comparire (G. CAMPESE, I procedimenti penali in camera di consiglio, Padova, 2010, 43). Detta situazione deve essere assoluta e attuale (Cass.pen. Sez. I, 03.04.1996, n. 2142). Non rileva, quindi, quella situazione che, ancorchè attuale, permetta all'imputato di partecipare all'udienza (da intendersi come evento inquadrabile e circoscrivibile in un limitato lasso temporale), e quel contesto che, pur cagionando una totale impossibilità per l'imputato di comparire davanti al giudice, si colloca in un momento antecedente all'udienza, essendo cessata la causa impeditiva al momento della stessa.
E' il giudice a compiere una valutazione discrezionale su quali situazioni rientrino nella nozione di legittimo impedimento: alla considerazione del contesto segue, quindi, un giudizio di valore sull'effettiva attitudine dell'evento lamentato dall'imputato a impedirgli, lì e in quel momento, di prendere parte all'udienza. Così, per fare un esempio, il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha affermato non essere legittimamente impedito l'imputato che non era comparso all'udienza annunciando di essere stato colpito da colica renale il giorno precedente: alla base della valutazione del giudice, il dato che l'imputato avrebbe potuto comparire, essendo in grado i medicinali di alleviare il dolore per un tempo limitato quale era quello dell'udienza. Mancava, a detta del giudice, il requisito dell'assolutezza.
7 aprile 2010. Promulgato il ddl sul legittimo impedimento. Nel nome del sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio e ai Ministri è data a queste cariche la possibilità di sottrarsi alle convocazioni giudiziarie adducendo impegni istituzionali e a ciò bastando l'autocertificazione dei medesimi.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di primissimo acchito, una perplessità sull'autocertificazione.
L'imputato di cui sopra, afflitto da colica renale, è stato giudicato contumace ancorchè il suo difensore avesse presentato in udienza un certificato medico attestante l'impossibilità di quello a muoversi da casa a cagione del forte dolore. La sufficienza dell'autocertificazione a innescare ipso iure il meccanismo dell'attestazione di un legittimo impedimento e di un conseguente rinvio di udienza appare una forzatura sotto il profilo del principio di uguaglianza. Quanto meno perchè sul cittadino medio grava un più forte onere probatorio circa l'impossibilità incolpevole di palesarsi in udienza e la sua richiesta è assoggettata al vaglio discrezionale di un giudice. Vaglio che, con riguardo alla neonata legge in oggetto, appare limitato, per non dire azzerato. Ove la presidenza del consiglio dei ministri - recita il testo - attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Ora, la disposizione è chiara: il Presidente dichiara sussistente un impedimento, correlandolo allo svolgimento delle proprie funzioni (e qui, l'idea di correlazione è assai vaga), e il giudice, automaticamente, rinvia l'udienza. Che il rinvio non possa superare i sei mesi di durata, poi, è ostacolo facilmente aggirabile: dopo sei mesi sarà sufficiente palesare un altro impedimento e meccanicamente l'udienza sarà (re)rinviata (mi si scusi l'allitterazione). La legge limita la durata di ciascun rinvio, ma non il numero dei rinvii! L'ostacolo è facilmente aggirabile, si diceva. E senza la necessità di artifici complicati: visto che si parla di impegno correlato allo svolgimento delle funzioni e le Alte Cariche dello Stato espletano le proprie funzioni per un certo numero di anni, si presume che per tutta la durata del mandato esse compiano attività correlate al proprio ufficio. Di qui, finché non vi sarà un'interpretazione restrittiva del requisito ora in parola, chi, appartenente al Consiglio dei Ministri, reclamerà il legittimo impedimento, avrà diritto a rinvii fino alla cessazione del proprio mandato.
Si parla, poi, di impegno continuativo. Il che vanifica il requisito dell'attualità enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per rendere eccezionale l'applicazione della disciplina sul legittimo impedimento. Essendo continuativa la causa, essa opera ininterrottamente per un certo lasso temporale (che può durare, come si è visto, pure diversi anni), per cui, in quel frangente, quella diventa regola e non più eccezione. Con ciò canonizzando il meccanismo impedimento - rinvio d'udienza.
Queste sono solo alcune delle perplessità - tutte di matrice giuridica: ho voluto astenermi da ogni valutazione politica - che mi sovvengono, a caldo, leggendo della promulgazione del ddl sul legittimo impedimento. Rimaniamo in attesa della reazione della giurisprudenza e della dottrina, sempre tenendo gli occhi aperti sulle conseguenze che questo provvedimento porterà nel mondo politico.

3 commenti:

  1. E' palese che la novità sul legittimo impedimento è conseguenza della bocciatura del lodo alfano da parte della Consulta. Ovviamente dato che ormai i lavori del parlamento italiano vengono quotidianamente piegati ad interessi personali e della classe dirigente, si è pensato di aggirare la bocciatura della Corte Costituzionale con il legittimo impedimento; insomma per dirla tutta: 'certi processi non 'sanno da fare'. A questo punto viene da chiedersi se si possa ancora pensare che la legge sia uguale per tutti, o se alcuni siano più uguali degli altri ( per dirla con Orwell ). Non affronto l' analisi giuridica sull' argomento, perchè è già stata lucidamente e approfonditamente illustrata dal dott. Trapella, e rischierei solo di ripetere i suoi punti, dato che attualmente sono ancora un allievo e non posso far altro che riportare fonti più autorevoli di me, che tra l' altro espongono punto per punto le perplessità presenti nel post.
    Mi domando quindi se in un periodo di crisi economica, della giustizia e del mondo del lavoro sia davvero opportuno che il parlamento e il governo si occupino di questo "problema".

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  2. Errata corrige: chiedo scusa per la svista causata dalla correzione automatica di Word.. naturalmente la frase corretta è 'certi processi non s'hanno da fare'.

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  3. Concordo, caro Daniele, con quanto affermi: bocciato il lodo Alfano, con questo provvedimento l'immunità di certe cariche entra dalla finestra. Eppure c'è chi parla di "serenità" nello svolgimento dell'ufficio di tali alte cariche. Da parte mia, mi sento di ribadire quanto, peraltro, ho espresso durante un convegno organizzato a Ferrara sulla legittimità costituzionale del lodo Alfano: la serenità è un valore senz'altro importante. Ritengo, però, che possa esservi un sereno rapporto tra eletti ed elettori (sottolineo: eletti, non nominati) quando questi ultimi conoscano tutto dei primi (comprese le pendenze penali), sì da accordare loro la fiducia. Ecco, allora, che il processo penale diventa strumento fondamentale per l'esistenza di quel rapporto di fiducia sul quale si fonda la forma di governo (quella parlamentare) che la Costituzione disegna per il nostro Paese. Che disegna attualmente... non azzardo previsioni future su idee presidenzialiste...

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