giovedì 18 marzo 2010

Intercettazioni

Gli interrogativi di oggi (visto che l'argomento ha suscitato un interessante dibattito tra Voi):
- "gravi indizi di reato" e "gravi indizi di colpevolezza": una semplice differenza terminologica?
- l'intercettazione di conversazioni (e altro) dei parlamentari: immunità assoluta o valore suscettibile di bilanciamento con il "buon andamento del procedimento"?
- poteri di controllo in capo al titolare dell'ufficio dell'autorità inquirente (con il progetto, paventato da certuni in passato, di rendere questa figura elettiva, come gli sceriffi americani)?
Quale, quindi, il Vostro giudizio sulle prospettive di riforma di questo peculiare mezzo di ricerca della prova?

5 commenti:

  1. Devo dire che la lezione di oggi è stata molto stimolante...il mio atteggiamento iniziale(dovuto al mio carattere molto rigido) in merito alla possibilità di utilizzare intercettazioni di politici senza l'autorizzazione della Camera ,era di netto rifiuto.Mi rendo conto tuttavia che la questione fa sorgere interrogativi che non posson esser risolti constatando semplicemente che se una prova viene assunta violando norme di legge ad essa relativa , allora è inutilizzabile.L' esigenza che sta alla base dell' immunità riconosciuta ai parlamentari deve bilanciarsi con altri interessi non meno importanti; in primis tutelare la collettività dallla commissione di reati gravissimi(mafia etc...). Riconoscendo questo, continuo a chiedermi: fino a che punto è giusto spingersi con questo ragionamento? non rischiamo di dare alla magistratur un mazzo pericoloso per perseguire i suoi interessi? non solo i politici, ma tutti coloro che appartengono a uno dei poteri dello Stato fanno i loro comodi! Il mio non vuole esser un discorso politico, ma è ovvio che la politica c'entra eccome! la collettività viene tutelata se la magistratura viene resa libera di far indagini violando la Costituzione? E viene tutelata se reati gravissimi restano impuniti perchè gli autori sono coperti da immunità? qual'è il male minore?Personalmente devo ancora capirlo.

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  2. Il dibattito che ieri si è aperto tra voi mi è piaciuto tantissimo: è esattamente l'atteggiamento che voglio durante le lezioni. Martedì tornerò su un punto perchè, riascoltandomi, mi sono accorto di essere stato un po' oscuro.
    Quanto al resto... viviamo in un Paese in cui i poteri dello Stato, anzichè coordinarsi, si combattono tra loro, contraddicendosi, pervenendo all'arbitrio più assoluto nell'assunzione di una qualsivoglia decisione. Ebbene, il panorama è desolante. La Costituzione diventa norma residuale da fonte suprema che era: basti pensare al "decretino" di cui già abbiamo parlato. Ma come? Si riammettono persone nei termini, perentori, già scaduti. E questa cosa viene pure avallata? E' vero: non è un discorso politico. O meglio, non solo. Assistiamo al costante stravolgimento della norma giuridica per il perseguimento di fini secondari: torna il tema dal quale siamo partiti. E guardate, appunto, con riferimento alla vicenda delle intercettazioni di Trani: gli uni dicono di non essersi accorti che a parlare era il Premier, gli altri, che occorreva l'autorizzazione. Come osservava acutamente uno studente a Ferrara stamattina: in realtà la verità sta nel mezzo. L'interpretazione da darsi alle norme sull'autorizzazione a procedere (meglio, attualmente: "ad acta"), è tale da escludere, dopo la bocciatura della Consulta del lodo Schifani (2003), che debba richiedersi il permesso di intercettare un'utenza di un terzo (non parlamentare), ancorchè a parlare sia un parlamentare. Eppure, da un lato hanno sentito il bisogno di giustificarsi, dall'altro hanno stravolto quella che pareva un'interpretazione di norma ormai avallata dalla Consulta.
    E, poi, come osservava ieri qualcun altro molto intelligentemente: il segreto dove finisce? E' opportuno pubblicizzare tutto questo? Sì, nell'interesse pubblico. Sì, lo penso, in questo caso. Ma con riferimento all'interesse privato, questo non porterebbe a derive inquisitorie? Certo, io che non ho alcunchè da nascondere, non avrei problemi a essere intercettato, però, se così fosse, in maniera indiscriminata perchè "in dubio pro republica", dove finirebbero i principi costituzionali?

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  3. 1) Sul tema dell' immunità parlamentare: essendo necessario richiedere l' autorizzazione per svolgere intercettazioni sulla linea di un parlamentare è palese che dal momento in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione il parlamentare eviti di parlare al telefono di fatti che possano aggravare la sua posizione processuale.
    Per quanto riguarda le intercettazioni indirette ( casi in cui i parlamentari comunichino con linee telefoniche intercettate per altri motivi) la prassi interpretativa delle Camere sull' art 68, 3 Cost. ritiene necessaria l' autorizzazione ex post per l' utilizzo processuale dell' intercettazione, non prevede invece la sospensione delle intercettazioni, qualora compaia la voce di un parlamentare, in attesa dell’ autorizzazione. Ciò lo si evince anche dalla l. 140/03.
    2) Rileggendo il ddl mi ha lasciato basito un evidente contrasto che porta a sviluppi paradossali, ovvero: ex art 267, 1 (testo proposto) è prevista la necessaria presenza di ' EVIDENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA' per procedere all’ intercettazione, ciò significa che per intercettare dovrei già sapere che Tizio è colpevole. In seguito,ma nello stesso art 267, si legge: ' LE OPERAZIONI PREVISTE EX 266 (intercettazioni) SONO ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI AI FINI DELLA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI' come ulteriore presupposto. Ovviamente se conosco già il colpevole, essendo in possesso di ‘evidenti indizi di colpevolezza’, il GIP non potrà concedermi l' autorizzazione ad intercettare poiché a tal punto non sarà più ' ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE INTERCETTARE AI FINI DELLE INDAGINI! Ciò significa ovviamente che non si potranno più effettuare intercettazioni!Oltretutto se si verificasse un delitto commesso da ignoti? Non avendo evidenti indizi di colpevolezza nei confronti di nessuno, che si fa? Si brancola nel buio?
    3) Sulla durata delle operazioni di intercettazione: oggi è prevista la prorogabilità del termine iniziale di 15 gg ( ex art. 267,3 c.p.p. ) prorogabile dal giudice per periodi successivi di 15 gg qualora permangano i presupposti del comma 1. Nel nuovo testo: art. 267, 3 c.p.p. è prevista la " durata delle intercettazioni per un periodo massimo di 30gg (prorogabile al max ad altri 30 gg) totale 2 mesi; ora mi domando, ma se la polizia sentisse il 59° giorno che tra una settimana si commetterà un omicidio che farà? staccherà tutto perché scaduti i termini? e l' OBBLIGATORIETA' DELL' AZIONE PENALE? IL PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA? A mio avviso si ravvisa una palese incostituzionalità della norma.
    Se un sequestro di persona durasse nove mesi, intercettiamo solo per max due mesi?Ovviamente è necessario intercettare almeno per tutta la durata del reato.

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  4. 4)Sulle Intercettazioni ambientali: Si potranno svolgere solo ove si abbia il fondato sospetto che si stiano svolgendo reati, ora mi chiedo: ma come si fa a prevedere in anticipo dove si svolgeranno i reati? E mettiamo il caso in cui due mafiosi affiliati di Provenzano parlino all' interno di una macchina su come far eleggere un certo politico alle elezioni ( fatto realmente accaduto in occasione delle elezioni europee del ’99) ovviamente non stanno commettendo un reato ma l' intercettazione ambientale ci permette di far emergere un futuro reato o la collusione di un certo politico con la mafia.
    4) Dell’ utilizzabilità delle intercettazioni: Art 270,1 (anche se grossomodo riprende la vecchia disciplina) i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte ' salvo per reati di cui serve la flagranza per l' arresto. Ora mi domando se questa disposizione abbia un senso. Se ho degli indizi, delle fonti utili, perché non devo poterne disporre?
    5) Del budget fisso ( detto anche tetto massimo ) annuo previsto per ogni procura: Mi domando cosa accadrebbe qualora si esaurisse il budget, non si intercetterebbe più per nessun tipo di reato? Finito il budget della procura i criminali hanno maggiori possibilità di farla franca?
    6) Sulla decisione collegiale (di 3 giudici): Nel ddl Alfano ex art 267, 1 si prevede che la decisione sull’ autorizzazione ad intercettare sia esercitata da un organo collegiale; mi domando, ma con la carenza di organico attuale, come sarà possibile reperire 3 giudici non già coinvolti nel procedimento per poter decidere sull' intercettazione? (soprattutto nelle circoscrizioni minori) Chiaramente si prospetteranno inevitabili situazioni di incompatibilità che determineranno la paralisi dei procedimenti penali.
    Siamo sicuri che un provvedimento così strutturato sia fatto in favore della collettività? Forse si ricade sempre nel discorso già affrontato: tutto viene piegato a necessità personali.
    Qualcuno ha detto che non bisogna dare ai giudici troppi poteri. Giusto, ma nemmeno troppo pochi, perché così si aiutano i delinquenti. Io tra guardie e ‘ladri’ scelgo le guardie.

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  5. Tanti, tantissimi spunti, caro Daniele. Così tanti che probabilmente occorrerebbe un corso monografico a se stante per affrontarli.
    Voglio soffermarmi sulla tua ultima affermazione: tra guardie e ladri scelgo le guardie. Ebbene, ovviamente anche io sono della tua opinione. Il punto, però, a mio avviso è un altro. Ed è quello di cui parlava Giorgia a lezione e nel suo commento a questo post: in questo Paese manca il coordinamento tra i diversi poteri dello Stato, tra i soggetti, quindi, che dovrebbero impersonificarli. Non solo. Tali soggetti, troppo spesso, si pongono l'uno contro l'altro in una guerra che ha sfiancato una cittadinanza che non si fida più delle istituzioni e, peggio ancora, se ne disinteressa. Ora, è ovvio che scelgo le guardie. Se, però, queste per prime operano per il tramite del cavillo e della scappatoia, pur con il virtuoso fine di porre rimedio a deviate applicazioni del potere pubblico, la spirale di éscamotages nella quale il Paese è finito sarà senza uscita. E questo a danno del cittadino onesto che continuerà, in primo luogo, a non comprendere l'operato delle istituzioni, e in secondo, a disconoscerle, a non identificarsi in esse, a considerarle come entità nemiche.

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