venerdì 26 novembre 2010

Caso Scazzi: non solo plastici e indiscrezioni (di Enrico Belletti)

Riporto il commento che un laureando, Enrico Belletti, ha scritto sull'ormai noto caso di Avetrana.

Caso Scazzi: non solo plastici e indiscrezioni.

Nella data di oggi, 26 novembre 2010, ricorre il terzo mese dalla scomparsa di Sarah Scazzi, il cui corpo fu ritrovato, quaranta giorni dopo e grazie alle rivelazioni dello zio materno, in fondo ad un pozzo nelle campagne di Avetrana.

L'evolversi delle vicende legate a questo triste fatto di cronaca ha stravolto l'intero mondo dell'informazione, il quale sembra essere stato adattato, quasi rielaborato, in funzione dei ritmi dei fatti giudiziari e umani che scandiscono le indagini preliminari.

Telegiornali, trasmissioni televisive c.d. di approfondimento, programmi di intrattenimento e talk shows dedicano, ogni giorno, almeno qualche minuto all'aggiornamento della situazione, passando la linea all'inviato di turno, piantato davanti all'abitazione del presunto colpevole e indifferente alle condizioni meteorologiche avverse.

Esiste, però, una storia diversa da quella che viene raccontata in questi prestigiosi salotti televisivi in cui l'audience, lo share e i nomi di autorevoli parolai la fanno da padrone. Esiste una storia, sicuramente meno “mediaticamente” accattivante, fatta di atti giudiziari, di dedizione di uomini dello Stato e di risultati probatori, fatta di vittime e di aguzzini, che perdono la loro essenza umana per trasformarsi in fatti di reato e ipotesi di imputazione.

Entrano nelle case degli italiani termini prima inauditi come incidente probatorio, misura cautelare, contraddittorio e allora via a chiamare lo pseudo-esperto di turno, purchè si spieghi con parole semplici, minime, essenziali, affinchè anche l'ultima delle casalinghe comprenda di cosa si tratta. Il processo, allora, quello svolto nelle aule dei tribunali, diventa evento secondario, non più luogo di ricerca della verità, bensì esclusivamente fonte di notizia da offrire in pasto ai telespettatori, con la complicità di periti, consulenti, esperti che pur di apparire sul piccolo schermo offrono gratuitamente i propri servigi.

Almeno chi frequenta le aule di una Facoltà di giurisprudenza dovrebbe essere consapevole dei motivi che rendono questo caso giuridicamente interessante. Non vale nascondersi dietro ad una cortina di ipocrisia e affermare che alla base di questa rilevanza vi sono ragioni quali la giovane età della vittima, le oscure modalità di commissione del delitto, il rapporto di parentela dei presunti esecutori. Il caso di Avetrana merita attenzione perchè rappresenta uno dei più completi esempi di processo penale. Chi si appresta allo studio di questa materia, rivolgendosi con occhio scientifico alle vicende procedimentali, ha la possibilità di avere una visione pratica quasi onnicomprensiva degli istituti che regolano il processo penale.

Considerando che ci si trova ancora all'interno della fase delle indagini preliminari si ha avuto modo di osservare eventi quali l'interrogatorio, la confessione, la citazione di persone informate sui fatti, il sopralluogo, il sequestro, la chiamata in correità, casi di esimenti, l'incidente probatorio e gli accertamenti tecnici non ripetibili, il confronto e poi perizie, consulenze tecniche e quindi prove scientifiche, la previsione di misure cautelari personali, nonché il riesame delle stesse, la predisposizione di indagini difensive e molto altro ancora... Se si vuole, allora, ritenere questo caso interessante, lo si faccia per questi motivi e per quelli che seguiranno nella fase dibattimentale e non per le bulimiche indiscrezioni, i commenti filosofici e i plastici in seconda serata.

Enrico Belletti


martedì 19 ottobre 2010

Diritto processuale penale 2 - a.a. 2010/2011. Regole per l'acquisizione dello "status" di frequentante e per la "partecipazione attiva"

Per l’anno accademico 2010/2011 sono previsti programmi differenziati a seconda che lo studente acquisisca o meno lo status di frequentante.
La frequenza alle lezioni è accertata mediante raccolta di firme e per l’acquisizione dello status di frequentante lo studente non dovrà totalizzare più di 3 assenze. Si fanno salve eccezioni concordate con il Docente.
Gli studenti non frequentanti sosterranno l’esame sugli argomenti e sul materiale già indicato nel sito di facoltà, e cioè su C. VALENTINI, I poteri del giudice dibattimentale nell’ammissione della prova, CEDAM, Padova 2004 (limitatamente ai capp. III, IV e V), e C. VALENTINI, Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione, CEDAM, Padova 2008 (da studiarsi integralmente).
Per gli studenti frequentanti il corso si articolerà in una serie di incontri (lezioni e seminari) scopo dei quali sarà l’approfondimento di istituti già studiati, nelle loro linee istituzionali, nel corso di Diritto processuale penale I. Di settimana in settimana saranno resi noti agli studenti gli argomenti che verranno trattati nelle lezioni successive, così da permettere una più agevole organizzazione dello studio. Il corso si concluderà con lo svolgimento di un processo simulato.
La valutazione degli studenti frequentanti sarà data, al termine del corso, sulla base della loro partecipazione attiva al corso e alle iniziative in esso organizzate. “Partecipazione attiva” significa interazione continua ed effettiva tra studenti e Docente; essa potrà avvenire mediante interventi spontanei dello studente, esposizioni di singoli o di gruppi su argomenti concordati con il Docente, frequenza ad attività collaterali al ciclo di lezioni (visite in tribunale, seminari, incontri di studio, ecc.) e, soprattutto, attraverso un contributo reale e concreto alla realizzazione del processo simulato.
Questo permetterà uno studio della materia continuativo ed effettivo, per affrontare il quale lo studente si avvarrà degli appunti delle lezioni, dei testi di legge indicati e commentati durante il corso, e dei materiali che verranno inseriti, settimana dopo settimana, sulla pagina Web del Docente alla sezione “Materiali”.
Secondo delibera del Consiglio di Facoltà, l’esame di Diritto processuale penale II non potrà essere sostenuto senza il previo superamento di Diritto processuale penale I. Per tale ragione, saranno considerati studenti frequentanti ai fini dell’assegnazione del voto sulla base della partecipazione attiva solo quanti avranno superato l’esame di Diritto processuale penale I entro il 20 febbraio 2011, cioè entro l’inizio del ciclo di lezioni del secondo semestre.
Quanti, nel rispetto della propedeuticità, sono interessati a prendere parte, in qualità di frequentanti, al corso di Diritto processuale penale II, inoltrino, entro e non oltre il 20 febbraio 2011, un’e-mail all’indirizzo francesco.trapella@unife.it, contenente cognome, nome, sede di frequenza e indicazione della volontà di partecipare alle lezioni.
Salve motivate deroghe concordate con il Docente, lo studente dovrà frequentare il corso presso la propria sede di iscrizione.

giovedì 30 settembre 2010

Il boia ha finito il veleno

Dal quotidiano La Stampa (consultato in rete all'indirizzo http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/esteri/201009articoli/58986girata.asp il 30.09.2010)
Il boia ha finito il veleno
La sala delle esecuzioni in Virginia
Esaurite le scorte di barbiturici: esecuzioni sospese. E nel Paese crescono i dubbi
LORENZO SORIA
LOS ANGELES L’esecuzione era stata annunciata per le 9 di sera di oggi ora californiana, le sei del mattino di venerdì in Italia, in una sala dell’infame carcere di San Quentin. A 30 anni da quando Albert Greenwood Brown ha stuprato e poi ucciso una ragazza di 15 anni, per Brown era arrivata l’ora dell’iniezione letale, la prima esecuzione in California negli ultimi cinque anni. E invece non accadrà. Il solito cavillo legale dell’ultimo momento? Un ripensamento morale del governatore Arnold Schwarzenegger? No, la ragione è che l’unica dose che c’era di Pentotal, un barbiturico concepito come anestetico e per indurre i pazienti in coma medico, è scaduta. E non è possibile ottenere nuovi dosaggi perché la Hospira, l’unica casa farmaceutica che produce il Pentotal, non ha più rifornimenti di sodio thiopental, uno dei suoi ingredienti attivi, e ha fatto sapere che non se ne riparla sino a marzo dell’anno prossimo. Anzi, pure quell’obiettivo potrebbe saltare.Per Brown, e per gli altri 708 condannati a morte ospiti di varie prigioni californiane, significa che il momento della loro esecuzione si allontana. Ma il problema non tocca solo lo Stato governato da Schwarzenegger. In altri Stati d’America di qui alla fine dell’anno ci sono altri 17 condannati pronti all’esecuzione, ma anche loro verranno risparmiati per la mancanza di dosi valide di Penthiotal. In Virginia, in particolare, l’ultima dose a disposizione è stata iniettata la settimana scorsa su Teresa Lewis, la prima donna uccisa negli Usa in cinque anni, e adesso non ce n’è più. In Kentucky hanno una sola dose con scadenza il primo ottobre, in Arizona anche e dunque un’esecuzione prevista per il 26 di quel mese verrà per forza rinviata. In Oklahoma c’è poi una situazione che se non ci fossero di mezzo vita e morte e vittime e violenza insensata potrebbe essere il soggetto di una commedia dark: ci sono due condannati pronti all’esecuzione, ma una sola dose e i rispettivi avvocati hanno inondato i tribunali di ingiunzioni per stabilire chi deve morire per primo, col risultato che per adesso sono entrambi ancora vivi. «Una macabra forma di roulette russa», sostiene Richard Dieter, direttore del Death Penalty Information Centre, con sede a Washington.Dopo anni di dibattito e di battaglie politiche e legali sull’efficacia e sull’etica della condanna a morte, la controversa pratica è arrivata a uno stop totale non per sollevamento popolare o perché la Corte Suprema ha cambiato idea e l’ha dichiarata illegale ma per una questione all’apparenza banale: perché non c’e più un metodo approvato dalla legge per portare a termine le esecuzioni. La Hospira ha spiegato l’interruzione della produzione del suo farmaco letale col fatto che ha perso l’unico fornitore del suo ingrediente attivo, il sodio thiopental. E non può trovarne un altro? Non ce ne sono, dicono alla Hospira, sospettata dai difensori della pena capitale di avere volutamente messo dei paletti tra le ruote. La prova? Un comunicato in cui la casa farmaceutica ha dichiarato che produce il Pentotal perché «salva o migliora le vite» e che comunque «non è indicato per la punizione capitale».Un’alternativa sarebbe fare ricorso alle riserve degli ospedali, ma qui la richiesta andrebbe a cozzare con il codice deontologico dei medici, che non possono mischiarsi con la condanna a morte. E poi il Pentotal è un po’ sorpassato, gli ospedali ora usano farmaci più moderni. E non potrebbero fare altrettanto i vari Stati per portare a termine le loro esecuzioni? Anche qui non è così facile, un nuovo metodo deve venire approvato dalle corti statali e da quelle federali e poi dalle rispettive legislature, e comunque dovrebbe venire sottoposto ai necessari test. E così la macchina della pena capitale si è fermata, in attesa del ritorno sul mercato del sodio thiopental previsto per marzo del 2011. O forse no.California, il giudice blocca il boia.Un giudice federale della California ha bloccato l’esecuzione di Albert Greenwood Brown, un nero di 56 anni condannato per aver ucciso una ragazza nel 1982. Il giudice ha espresso dubbi sull’iniezione letale. Secondo il magistrato è impossibile stabilire entro domani, giorno previsto per l’esecuzione, se le nuove regole per le iniezioni letali, che non possono essere dolorose, rispettino la legge. Se Brown fosse ucciso sarebbe la 14ª vittima del boia dal 1977

lunedì 13 settembre 2010

Fine pena mai

Segnalo un film di grande interesse e di enorme attualità per i temi trattati.
Riporto la trama da www.mymovies.it . Spero Vi incuriosica...

Tonio Perrone è un giovane irrequieto, pieno di quella che spesso viene equivocata per voglia di vivere ma è solo spinta autodistruttiva. Nella sua esistenza fatta di droga, sballo ed auto veloci, l'unica costante è Daniela, la fidanzata dai tempi dell'università. Poco a poco Tonio diventa un piccolo boss della mala salentina: spaccio e gioco d'azzardo sono le sue principali attività, tenute in piedi grazie ad un piccolo gruppo di malviventi, tra cui spicca lo spietato Gianfranco. Presto la sua scalata è arrestata dalla polizia. In carcere conosce boss e malavitosi più grandi di lui che lo introducono nella "famiglia", una mafia di derivazione camorristica, la Sacra Corona Unita. I vecchi amici moriranno o spariranno, lui diventerà esponente di una nuova forma di organizzazione criminale presto travolta dalla reazione dello Stato. Quella di Tonio Perrone è una storia vera, messa nero su bianco durante i 15 anni di isolamento in regime carcerario di 41 bis. Il titolo Fine pena mai è un riferimento ai 49 anni di reclusione a cui è stato condannato il suo protagonista ed alla certezza di dover vivere con il rimorso di non aver mantenuto la promessa fatta alla moglie Daniela ed al figlio Alessio: non lasciarli mai soli.

domenica 12 settembre 2010

In materia di prova dichiarativa

Si segnalano due disegni di legge in materia di prova dichiarativa, attualmente in corso di esame alla Commissione Giustizia del Senato.
DDL S/1912 - modifica degli artt. 192.3, 195.3 e 195.7 c.p.p. in materia di chiamata in correità. Link: http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34613.htm
DDL S/1826 - modifica di alcune norme in materia di cross examination. Link: http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34341.htm

venerdì 27 agosto 2010

Sede di Rovigo - Corso di Cooperazione investigativa internazionale

Dall’a.a. 2010/2011 è attivato anche presso la sede di Rovigo il corso di Cooperazione investigativa internazionale. È un opzionale da 6 crediti che può essere inserito nel piano di studi di laurea magistrale al terzo o al quarto anno, ovvero nel pacchetto indirizzo.
Il corso affronta tematiche di grande attualità, quali, ad esempio, estradizione, indagini all’estero, tribunali penali internazionali, immigrazione. Proprio per la loro peculiarità, tali temi si prestano difficilmente a lezioni frontali e a trattazioni manualistiche; così, si preferiranno altre forme di svolgimento del corso, quali dibattiti, seminari, esposizioni (anche di gruppo).
Per incentivare il dialogo con gli studenti, la valutazione per i frequentanti sarà data non a seguito di un esame tradizionale, ma sulla base della partecipazione attiva alle iniziative del corso, in primis (ma non solo) all’esposizione – anche di gruppo – di una sentenza su taluno degli argomenti del programma.
Le lezioni saranno due a settimana e si terranno nel secondo semestre: martedì (9.30 – 11.30) e giovedì (15.00 – 17.00).
Quanti sono interessati alla frequenza del corso, inoltrino entro la data di compilazione dei piani di studi (30 novembre 2010) un’e-mail all’indirizzo francesco.trapella@unife.it, indicando cognome, nome, numero di matricola, e manifestando la volontà di partecipare al corso.

martedì 27 aprile 2010

Processo simulato a.a. 2009/2010

Il 13 maggio 2010, ore 10.00 presso la Sede di Rovigo andrà in scena il processo simulato, organizzato e preparato dai ragazzi frequentanti il corso di Diritto processuale penale II (Rovigo) durante le ultime due settimane del corso (giorni: 4, 5, 6, 11 e 12 maggio 2010).
Si tratta di un'inizativa che unisce le conoscenze teoriche apprese durante il ciclo di lezioni a quell'approccio pratico alla materia che ha caratterizzato integralmente il corso.
Sono invitati ad assistere alla simulazione studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo e chiunque sia interessato.

venerdì 23 aprile 2010

Vicende di precariato


E con il post di stasera, essendo giunto il week end, Vi consiglio un film, giusto per distrarVi un po': Generazione Mille Euro (2008), di Massimo Venier, con Alessandro Tiberi, Carolina Crescentini e con un fantastico Paolo Villaggio. Film commedia, della durata di un'ora e mezza circa, affronta un tema importante per le nuove generazioni: il precariato. Dice di sé il protagonista, laureato in matematica, con un dottorato di ricerca e un master in statistica, io sono un luogo comune, riferendosi al fatto di avere un lavoro che non gli garantisce un futuro, guadagnando poche centinaia di euro al mese, gran parte dei quali da spendere in affitto, bollette e riparazioni varie di una casa fatiscente, che cade a pezzi.
Un tema, questo, che esula dalla procedura penale, ma sul quale è sempre bene riflettere: stasera, al telegiornale, sentivo che dati statistici dimostrano come la maggioranza dei nostri giovani (dei nostri coetanei) svolga un lavoro che non permette l'accantonamento di contributi. Quella che nasce come un'eccezione, il lavoro a tempo determinato, con contratti precari (il vecchio concetto di parasubordinazione, insomma), ora è la regola
Tanti luoghi comuni, quindi, in giro per la penisola. Luoghi comuni, ognuno con la propria storia e la propria esperienza, che sicuramente meritano una riflessione in più.

mercoledì 7 aprile 2010

Legittimo impedimento

Si definisce legittimo impedimento quell'incolpevole situazione di fatto che non lascia al soggetto alcuna possibilità di comparire (G. CAMPESE, I procedimenti penali in camera di consiglio, Padova, 2010, 43). Detta situazione deve essere assoluta e attuale (Cass.pen. Sez. I, 03.04.1996, n. 2142). Non rileva, quindi, quella situazione che, ancorchè attuale, permetta all'imputato di partecipare all'udienza (da intendersi come evento inquadrabile e circoscrivibile in un limitato lasso temporale), e quel contesto che, pur cagionando una totale impossibilità per l'imputato di comparire davanti al giudice, si colloca in un momento antecedente all'udienza, essendo cessata la causa impeditiva al momento della stessa.
E' il giudice a compiere una valutazione discrezionale su quali situazioni rientrino nella nozione di legittimo impedimento: alla considerazione del contesto segue, quindi, un giudizio di valore sull'effettiva attitudine dell'evento lamentato dall'imputato a impedirgli, lì e in quel momento, di prendere parte all'udienza. Così, per fare un esempio, il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha affermato non essere legittimamente impedito l'imputato che non era comparso all'udienza annunciando di essere stato colpito da colica renale il giorno precedente: alla base della valutazione del giudice, il dato che l'imputato avrebbe potuto comparire, essendo in grado i medicinali di alleviare il dolore per un tempo limitato quale era quello dell'udienza. Mancava, a detta del giudice, il requisito dell'assolutezza.
7 aprile 2010. Promulgato il ddl sul legittimo impedimento. Nel nome del sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio e ai Ministri è data a queste cariche la possibilità di sottrarsi alle convocazioni giudiziarie adducendo impegni istituzionali e a ciò bastando l'autocertificazione dei medesimi.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di primissimo acchito, una perplessità sull'autocertificazione.
L'imputato di cui sopra, afflitto da colica renale, è stato giudicato contumace ancorchè il suo difensore avesse presentato in udienza un certificato medico attestante l'impossibilità di quello a muoversi da casa a cagione del forte dolore. La sufficienza dell'autocertificazione a innescare ipso iure il meccanismo dell'attestazione di un legittimo impedimento e di un conseguente rinvio di udienza appare una forzatura sotto il profilo del principio di uguaglianza. Quanto meno perchè sul cittadino medio grava un più forte onere probatorio circa l'impossibilità incolpevole di palesarsi in udienza e la sua richiesta è assoggettata al vaglio discrezionale di un giudice. Vaglio che, con riguardo alla neonata legge in oggetto, appare limitato, per non dire azzerato. Ove la presidenza del consiglio dei ministri - recita il testo - attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Ora, la disposizione è chiara: il Presidente dichiara sussistente un impedimento, correlandolo allo svolgimento delle proprie funzioni (e qui, l'idea di correlazione è assai vaga), e il giudice, automaticamente, rinvia l'udienza. Che il rinvio non possa superare i sei mesi di durata, poi, è ostacolo facilmente aggirabile: dopo sei mesi sarà sufficiente palesare un altro impedimento e meccanicamente l'udienza sarà (re)rinviata (mi si scusi l'allitterazione). La legge limita la durata di ciascun rinvio, ma non il numero dei rinvii! L'ostacolo è facilmente aggirabile, si diceva. E senza la necessità di artifici complicati: visto che si parla di impegno correlato allo svolgimento delle funzioni e le Alte Cariche dello Stato espletano le proprie funzioni per un certo numero di anni, si presume che per tutta la durata del mandato esse compiano attività correlate al proprio ufficio. Di qui, finché non vi sarà un'interpretazione restrittiva del requisito ora in parola, chi, appartenente al Consiglio dei Ministri, reclamerà il legittimo impedimento, avrà diritto a rinvii fino alla cessazione del proprio mandato.
Si parla, poi, di impegno continuativo. Il che vanifica il requisito dell'attualità enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per rendere eccezionale l'applicazione della disciplina sul legittimo impedimento. Essendo continuativa la causa, essa opera ininterrottamente per un certo lasso temporale (che può durare, come si è visto, pure diversi anni), per cui, in quel frangente, quella diventa regola e non più eccezione. Con ciò canonizzando il meccanismo impedimento - rinvio d'udienza.
Queste sono solo alcune delle perplessità - tutte di matrice giuridica: ho voluto astenermi da ogni valutazione politica - che mi sovvengono, a caldo, leggendo della promulgazione del ddl sul legittimo impedimento. Rimaniamo in attesa della reazione della giurisprudenza e della dottrina, sempre tenendo gli occhi aperti sulle conseguenze che questo provvedimento porterà nel mondo politico.

giovedì 25 marzo 2010

Stampa e processo penale

A volte i processi si celebrano in televisione e sui giornali prima che nelle aule di tribunale: i media, spesso, divulgano notizie sullo stato di vicende penali, indagini e processi; notizie che, talora, si rilevano infondate. E' questo il caso del Sig. Schillaci che, nel 1989, si trovò ingiustamente accusato di violenze contro la figlia di pochi anni, emergendo, poi, che le lesioni rinvenute dai medici sul corpo della bambina erano legate a un male dal quale essa era affetta.
Riporto, in calce, un articolo pubblicato su La Repubblica il 6 maggio 1989, all'indomani della caduta delle accuse rivolte ingiustamente all'uomo e orami chiusa la pesantissima campagna mediatica che era lo aveva visto, altrettanto ingiustamente, protagonista.
CHE INFAMIA LE ACCUSE PUBBLICATE DAI GIORNALI
MILANO Adesso gli avvocati di Lanfranco Schillaci e Maria Capo devono solo definire un ultimo, non trascurabile dettaglio: quali iniziative prendere nei confronti dei giornali che non hanno esitato a processare e condannare il professore di Limbiate, prima ancora che la procura formulasse un' accusa ufficiale. Avvocato Degli Occhi, presenterete querela contro i quotidiani che hanno accusato Lanfranco Schillaci di aver violentato la figlia, pubblicandone il nome, cognome e indirizzo? Sicuramente ci riserviamo di prendere un' iniziativa nei confronti di questi giornali. Ancora però non abbiamo deciso se sarà una denuncia di carattere penale o civile. Riteniamo comunque che sia doveroso non passare un colpo di spugna sulle cose che sono state scritte da certi quotidiani, perchè sono state davvero troppo gravi e, soprattutto, ingiustificate. Del resto credo che queste considerazioni siano condivise in pieno dal mio cliente. Penso che difficilmente potrà dimenticare le calunnie, le accuse infamanti che ha visto nella prima pagina di alcuni giornali, a caratteri cubitali. Ora è felice, perché ha di nuovo con sé la bambina. Presto mi auguro recuperi tutta la sua serenità. Ma non gli si può chiedere di perdonare, di dimenticare simili offese. Qual è stata secondo lei la colpa più grave della stampa in questa vicenda? C' è stata troppa leggerezza, troppa superficialità. Alcuni articoli hanno danneggiato la reputazione dei miei clienti in maniera terribile, violenta. La verità di questa affermazione è addirittura lampante: basta dare un' occhiata a certi titoli, certi commenti, certi articoli di cronaca che sono usciti nei giorni scorsi. Pensate di presentare una denuncia per il comportamento dei medici di Garbagnate? Prima di tutto ci preoccupiamo della salute e della serenità della bambina. Vogliamo evitarle altri tormenti, altre perizie mediche, magari sotto anestesia. Ha sofferto abbastanza. Quindi con tutta probabilità non presenteremo denuncia per il reato di lesioni colpose contro i medici di Garbagnate. Naturalmente, anche in questo caso, ci riserviamo di presentare un eventuale esposto in sede civile. - f m

giovedì 18 marzo 2010

Intercettazioni

Gli interrogativi di oggi (visto che l'argomento ha suscitato un interessante dibattito tra Voi):
- "gravi indizi di reato" e "gravi indizi di colpevolezza": una semplice differenza terminologica?
- l'intercettazione di conversazioni (e altro) dei parlamentari: immunità assoluta o valore suscettibile di bilanciamento con il "buon andamento del procedimento"?
- poteri di controllo in capo al titolare dell'ufficio dell'autorità inquirente (con il progetto, paventato da certuni in passato, di rendere questa figura elettiva, come gli sceriffi americani)?
Quale, quindi, il Vostro giudizio sulle prospettive di riforma di questo peculiare mezzo di ricerca della prova?

domenica 14 marzo 2010

Sull'istruzione in Italia e sull'apprendimento dei saperi fondanti la nostra identità culturale

Ho appreso con rammarico che diversi licei, in attuazione della riforma della scuola superiore, hanno diminuito il monte ore di alcune materie, ad esempio eliminando la storia dell'arte dal primo biennio, accorpando storia e geografia in un'unica disciplina, dedicando, così, a due materie il tempo che prima si dedicava a una. Sempre meno spazio al diritto che non viene introdotto nei corsi "tradizionali" e che viene eliminato da quelle che fino all'anno scorso erano alcune "sperimentazioni".
Il rammarico viene dal fatto che l'insegnamento, nella scuola superiore, della storia, dell'arte e del diritto, a mio avviso, è fondamentale per la comprensione della mentalità e dell'essenza stessa di una popolazione. La storia è la memoria di un popolo, l'arte è la sua espressione e il diritto è il modo che ha di darsi delle regole. Potremmo dire che la storia è il passato, l'arte è il presente e il diritto è la sicurezza di un futuro per una certa popolazione.
La diminuzione di ore non è la cura per una buona (ed economica, per i conti dello Stato) istruzione. Specie se a farne le spese sono i saperi che permettono ai nostri ragazzi di acquisire gli strumenti per capire se stessi, il proprio passato e per affrontare il futuro.

martedì 9 marzo 2010

L'interpretazione del termine perentorio

Si diceva questo. Termine perentorio è quello prescritto sotto pena di decadenza. Termine ordinatorio è quello a cui non è associata forma alcuna di decadenza. La restituzione nei termini permette a colui che provi essere un ritardo indipendente dalla sua volontà l'esercizio dei poteri e delle facoltà che discenderebbero dall'atto compiuto entro il termine perentorio.
Qui, la riflessione di uno di Voi: ma come è possibile interpretare un termine perentorio?

martedì 2 marzo 2010

Il travagliato passaggio dalla realtà del codice Rocco a quella attuale

Ritorna attivo, dopo un paio di mesi di silenzio, il blog della Cattedra. Questo semestre sarà dedicato in particolar modo ai ragazzi di Rovigo, non disdegnandosi, tuttavia, commenti dei colleghi ferraresi.
La questione che ha chiuso la lezione odierna, dopo l'excursus delle riforme che hanno favorito il passaggio dal codice Rocco all'attuale codificazione (meglio: all'attuale assetto normativo in materia processuale penale) è stata questa. Giusto processo e processo breve: leggi, riforme e proposte dettate dalla necessità di adeguare il sistema di leggi sul processo penale ai principi della Costituzione e delle fonti sovranazionali, CEDU in primis. Si tratta di realtà tra loro compatibili?
Stessa domanda, poi, si porrebbe in relazione all'attuanda riforma del codice, quella approvata dall'esecutivo il 6 febbraio 2009 e di cui abbiamo fatto cenno oggi a lezione, riferendoci all'introduzione delle ragioni di convenienza tra le cause di ricusazione del giudice e al nuovo volto dei rapporti tra PM e difensore (e tra PM e PG).
Un panorma frammentario, il nostro, che rispecchia - come acutamente ha sostenuto qualcuno di Voi - l'altrettanto frammentaria azione dei governi succedutisi nel corso degli ultimi decenni. Che cosa ne pensate, quindi? Quali soluzioni proporreste per - e uso ancora le parole di qualcuno di Voi - rendere il sistema del processo penale in questo Stato uguale a quello vigente nelle altre Nazioni occidentali (il riferimento, mi pare, era a Germania e a Stati Uniti, anche se su quest'ultimo ordianamento ci sarebbe da dire molto...)?
Commentate numerosi...

lunedì 4 gennaio 2010

Primo invito alla riflessione del 2010

Viaggio spesso e ne vedo di tutti i colori. Questa storia mi ha veramente colpito e ho pensato di farne il primo invito alla riflessione del 2010.
E' la vicenda di un viaggiatore, disabile, che rimane vittima della burocrazia sommerso dalla quale questo Paese sta esalando i suoi ultimi respiri. E' ben raccontata da un altro passeggero dello stesso treno. Vi lascio il link al quale potrete leggere l'intero racconto: http://www.repubblica.it/2009/12/sezioni/cronaca/ragazzo-braccia/ragazzo-braccia/ragazzo-braccia.html#commentatutti.
Buona lettura e, come al solito, se avete due minuti, al di là del programma e dei voti di esame, commentate. Parlare di queste cose aiuta la crescita di tutti, anche se è profondamente amareggiante.