mercoledì 7 aprile 2010

Legittimo impedimento

Si definisce legittimo impedimento quell'incolpevole situazione di fatto che non lascia al soggetto alcuna possibilità di comparire (G. CAMPESE, I procedimenti penali in camera di consiglio, Padova, 2010, 43). Detta situazione deve essere assoluta e attuale (Cass.pen. Sez. I, 03.04.1996, n. 2142). Non rileva, quindi, quella situazione che, ancorchè attuale, permetta all'imputato di partecipare all'udienza (da intendersi come evento inquadrabile e circoscrivibile in un limitato lasso temporale), e quel contesto che, pur cagionando una totale impossibilità per l'imputato di comparire davanti al giudice, si colloca in un momento antecedente all'udienza, essendo cessata la causa impeditiva al momento della stessa.
E' il giudice a compiere una valutazione discrezionale su quali situazioni rientrino nella nozione di legittimo impedimento: alla considerazione del contesto segue, quindi, un giudizio di valore sull'effettiva attitudine dell'evento lamentato dall'imputato a impedirgli, lì e in quel momento, di prendere parte all'udienza. Così, per fare un esempio, il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha affermato non essere legittimamente impedito l'imputato che non era comparso all'udienza annunciando di essere stato colpito da colica renale il giorno precedente: alla base della valutazione del giudice, il dato che l'imputato avrebbe potuto comparire, essendo in grado i medicinali di alleviare il dolore per un tempo limitato quale era quello dell'udienza. Mancava, a detta del giudice, il requisito dell'assolutezza.
7 aprile 2010. Promulgato il ddl sul legittimo impedimento. Nel nome del sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio e ai Ministri è data a queste cariche la possibilità di sottrarsi alle convocazioni giudiziarie adducendo impegni istituzionali e a ciò bastando l'autocertificazione dei medesimi.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di primissimo acchito, una perplessità sull'autocertificazione.
L'imputato di cui sopra, afflitto da colica renale, è stato giudicato contumace ancorchè il suo difensore avesse presentato in udienza un certificato medico attestante l'impossibilità di quello a muoversi da casa a cagione del forte dolore. La sufficienza dell'autocertificazione a innescare ipso iure il meccanismo dell'attestazione di un legittimo impedimento e di un conseguente rinvio di udienza appare una forzatura sotto il profilo del principio di uguaglianza. Quanto meno perchè sul cittadino medio grava un più forte onere probatorio circa l'impossibilità incolpevole di palesarsi in udienza e la sua richiesta è assoggettata al vaglio discrezionale di un giudice. Vaglio che, con riguardo alla neonata legge in oggetto, appare limitato, per non dire azzerato. Ove la presidenza del consiglio dei ministri - recita il testo - attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi. Ora, la disposizione è chiara: il Presidente dichiara sussistente un impedimento, correlandolo allo svolgimento delle proprie funzioni (e qui, l'idea di correlazione è assai vaga), e il giudice, automaticamente, rinvia l'udienza. Che il rinvio non possa superare i sei mesi di durata, poi, è ostacolo facilmente aggirabile: dopo sei mesi sarà sufficiente palesare un altro impedimento e meccanicamente l'udienza sarà (re)rinviata (mi si scusi l'allitterazione). La legge limita la durata di ciascun rinvio, ma non il numero dei rinvii! L'ostacolo è facilmente aggirabile, si diceva. E senza la necessità di artifici complicati: visto che si parla di impegno correlato allo svolgimento delle funzioni e le Alte Cariche dello Stato espletano le proprie funzioni per un certo numero di anni, si presume che per tutta la durata del mandato esse compiano attività correlate al proprio ufficio. Di qui, finché non vi sarà un'interpretazione restrittiva del requisito ora in parola, chi, appartenente al Consiglio dei Ministri, reclamerà il legittimo impedimento, avrà diritto a rinvii fino alla cessazione del proprio mandato.
Si parla, poi, di impegno continuativo. Il che vanifica il requisito dell'attualità enucleato dalla giurisprudenza di legittimità per rendere eccezionale l'applicazione della disciplina sul legittimo impedimento. Essendo continuativa la causa, essa opera ininterrottamente per un certo lasso temporale (che può durare, come si è visto, pure diversi anni), per cui, in quel frangente, quella diventa regola e non più eccezione. Con ciò canonizzando il meccanismo impedimento - rinvio d'udienza.
Queste sono solo alcune delle perplessità - tutte di matrice giuridica: ho voluto astenermi da ogni valutazione politica - che mi sovvengono, a caldo, leggendo della promulgazione del ddl sul legittimo impedimento. Rimaniamo in attesa della reazione della giurisprudenza e della dottrina, sempre tenendo gli occhi aperti sulle conseguenze che questo provvedimento porterà nel mondo politico.

giovedì 25 marzo 2010

Stampa e processo penale

A volte i processi si celebrano in televisione e sui giornali prima che nelle aule di tribunale: i media, spesso, divulgano notizie sullo stato di vicende penali, indagini e processi; notizie che, talora, si rilevano infondate. E' questo il caso del Sig. Schillaci che, nel 1989, si trovò ingiustamente accusato di violenze contro la figlia di pochi anni, emergendo, poi, che le lesioni rinvenute dai medici sul corpo della bambina erano legate a un male dal quale essa era affetta.
Riporto, in calce, un articolo pubblicato su La Repubblica il 6 maggio 1989, all'indomani della caduta delle accuse rivolte ingiustamente all'uomo e orami chiusa la pesantissima campagna mediatica che era lo aveva visto, altrettanto ingiustamente, protagonista.
CHE INFAMIA LE ACCUSE PUBBLICATE DAI GIORNALI
MILANO Adesso gli avvocati di Lanfranco Schillaci e Maria Capo devono solo definire un ultimo, non trascurabile dettaglio: quali iniziative prendere nei confronti dei giornali che non hanno esitato a processare e condannare il professore di Limbiate, prima ancora che la procura formulasse un' accusa ufficiale. Avvocato Degli Occhi, presenterete querela contro i quotidiani che hanno accusato Lanfranco Schillaci di aver violentato la figlia, pubblicandone il nome, cognome e indirizzo? Sicuramente ci riserviamo di prendere un' iniziativa nei confronti di questi giornali. Ancora però non abbiamo deciso se sarà una denuncia di carattere penale o civile. Riteniamo comunque che sia doveroso non passare un colpo di spugna sulle cose che sono state scritte da certi quotidiani, perchè sono state davvero troppo gravi e, soprattutto, ingiustificate. Del resto credo che queste considerazioni siano condivise in pieno dal mio cliente. Penso che difficilmente potrà dimenticare le calunnie, le accuse infamanti che ha visto nella prima pagina di alcuni giornali, a caratteri cubitali. Ora è felice, perché ha di nuovo con sé la bambina. Presto mi auguro recuperi tutta la sua serenità. Ma non gli si può chiedere di perdonare, di dimenticare simili offese. Qual è stata secondo lei la colpa più grave della stampa in questa vicenda? C' è stata troppa leggerezza, troppa superficialità. Alcuni articoli hanno danneggiato la reputazione dei miei clienti in maniera terribile, violenta. La verità di questa affermazione è addirittura lampante: basta dare un' occhiata a certi titoli, certi commenti, certi articoli di cronaca che sono usciti nei giorni scorsi. Pensate di presentare una denuncia per il comportamento dei medici di Garbagnate? Prima di tutto ci preoccupiamo della salute e della serenità della bambina. Vogliamo evitarle altri tormenti, altre perizie mediche, magari sotto anestesia. Ha sofferto abbastanza. Quindi con tutta probabilità non presenteremo denuncia per il reato di lesioni colpose contro i medici di Garbagnate. Naturalmente, anche in questo caso, ci riserviamo di presentare un eventuale esposto in sede civile. - f m

giovedì 18 marzo 2010

Intercettazioni

Gli interrogativi di oggi (visto che l'argomento ha suscitato un interessante dibattito tra Voi):
- "gravi indizi di reato" e "gravi indizi di colpevolezza": una semplice differenza terminologica?
- l'intercettazione di conversazioni (e altro) dei parlamentari: immunità assoluta o valore suscettibile di bilanciamento con il "buon andamento del procedimento"?
- poteri di controllo in capo al titolare dell'ufficio dell'autorità inquirente (con il progetto, paventato da certuni in passato, di rendere questa figura elettiva, come gli sceriffi americani)?
Quale, quindi, il Vostro giudizio sulle prospettive di riforma di questo peculiare mezzo di ricerca della prova?

domenica 14 marzo 2010

Sull'istruzione in Italia e sull'apprendimento dei saperi fondanti la nostra identità culturale

Ho appreso con rammarico che diversi licei, in attuazione della riforma della scuola superiore, hanno diminuito il monte ore di alcune materie, ad esempio eliminando la storia dell'arte dal primo biennio, accorpando storia e geografia in un'unica disciplina, dedicando, così, a due materie il tempo che prima si dedicava a una. Sempre meno spazio al diritto che non viene introdotto nei corsi "tradizionali" e che viene eliminato da quelle che fino all'anno scorso erano alcune "sperimentazioni".
Il rammarico viene dal fatto che l'insegnamento, nella scuola superiore, della storia, dell'arte e del diritto, a mio avviso, è fondamentale per la comprensione della mentalità e dell'essenza stessa di una popolazione. La storia è la memoria di un popolo, l'arte è la sua espressione e il diritto è il modo che ha di darsi delle regole. Potremmo dire che la storia è il passato, l'arte è il presente e il diritto è la sicurezza di un futuro per una certa popolazione.
La diminuzione di ore non è la cura per una buona (ed economica, per i conti dello Stato) istruzione. Specie se a farne le spese sono i saperi che permettono ai nostri ragazzi di acquisire gli strumenti per capire se stessi, il proprio passato e per affrontare il futuro.

martedì 9 marzo 2010

L'interpretazione del termine perentorio

Si diceva questo. Termine perentorio è quello prescritto sotto pena di decadenza. Termine ordinatorio è quello a cui non è associata forma alcuna di decadenza. La restituzione nei termini permette a colui che provi essere un ritardo indipendente dalla sua volontà l'esercizio dei poteri e delle facoltà che discenderebbero dall'atto compiuto entro il termine perentorio.
Qui, la riflessione di uno di Voi: ma come è possibile interpretare un termine perentorio?